Statuto

Art. 1)
L’Associazione denominata: CAMERA PENALE DI MACERATA “OSCAR OLIVELLI- DOMENICO VALORI ” ha sede in Macerata, presso il Palazzo di Giustizia , via Pesaro n.6,ed aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.
Art. 2)
Scopo dell’Associazione è quello di:
a) contribuire a mantenere alto ed a difendere il prestigio della classe forense conformemente alle antiche e nobili tradizioni di questa.
b) svolgere attiva opera per una migliore e più moderna attuazione della giustizia penale e  per la tutela del diritto di difesa costituzionalmente sancito.
c) sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario e dell’ordinamento processuale penale volte a perseguire la realizzazione dei principi del “giusto processo” e dei diritti fondamentali dell’uomo.
d)    rafforzare i vincoli di solidarietà  fra gli avvocati penalisti.
e)  promuovere iniziative culturali utili per l’aggiornamento professionale della categoria.
Art. 3)
Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti negli albi professionali del distretto di Corte d’Appello di Ancona i quali esercitino la professione in campo penale.
Possono altresì aderire, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i praticanti avvocati.
L’adesione ad altre Camere Penali del distretto deve essere dichiarata al momento della richiesta di adesione alla Camera Penale di Macerata. Essa è incompatibile con l’esercizio del diritto di voto e di elettorato all’interno della Camera Penale di Macerata.
Qualora non sussista al momento dell’iscrizione, o venga meno successivamente, uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla se esso è definitivo.
Art. 4)
Organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il  Segretario;
f)  il Tesoriere.
Art. 5)
L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno.
Essa:
a)    delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ordine del giorno;
b)   approva i bilanci preventivi e consuntivi;
c)    stabilisce l’ammontare delle quote sociali e la modalità di riscossione;
d)   elegge ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo;
e)    delibera su quanto contemplato dall’art. 9;
f)     nomina i delegati al Congresso nazionale dell’Unione.
Art. 6)
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o, in caso di mancanza o incompatibilità, dal Vice Presidente, dal Tesoriere o dal Consigliere più anziano ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei soci.
Art. 7)
La convocazione dell’Assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione cinque giorni prima della data fissata presso la sede della Camera Penale e/o mezzo equipollente (fax, posta elettronica).
L’Assemblea è valida purché sia presente personalmente almeno il 10% degli iscritti.
Art. 8)
Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti i soci, aventi i requisiti di cui all’art. 3,  in regola con il versamento delle quote sociali, iscritti da almeno tre mesi alla Camera Penale.
Ogni associato potrà rappresentare per delega non più di un altro socio.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 9)
L’Assemblea è l’unico organo competente a modificare lo statuto dell’Associazione, a trasformarne lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal codice civile.
Il Presidente ha il compito di direzione dell’Assemblea e di controllo delle operazioni di voto.
Art. 10)
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da sette membri in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
Ogni socio avente diritto di voto potrà esprimere al massimo cinque preferenze.
In caso di egual numero di suffragi per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il socio iscritto all’Albo o ai Registri Professionali con maggiore anzianità.
Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente assistito da un componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall’assemblea.
In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri, un massimo di tre, risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti.
La carica di membro del Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi della categoria forense.
Art. 11)
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi delle categorie forensi, senza eccezione alcuna.
Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo il socio che ricopre cariche  all’interno dell’Unione delle Camere Penali Italiane , senza diritto di voto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno quattro dei suoi membri.
Esso delibera a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.
Le delibere del Consiglio Direttivo  sono a disposizione dei soci consultando l’apposito registro.
Art. 12)
Il Consiglio Direttivo:
-     presiede allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione;
-     attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita;
-     provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività;
-     sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.
Art. 13)
Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; egli dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.
In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.
Il presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.
Art. 14)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 15)
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un tesoriere il quale controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità.
Elegge altresì al suo interno un segretario il quale cura la redazione dei verbali e la custodia dei registri, attende alle convocazioni degli organi sociali, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questo demandate
Art. 16)
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’associazione e potrà delegare al Presidente la facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione.
Art. 17)
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni .
Ove venga meno, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio, egli verrà sostituito da colui che, nelle precedenti elezioni, è risultato il primo dei non eletti, e così successivamente.
Ove non sia possibile in tal modo ripristinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo dovranno essere indette nuove elezioni.
Art. 18)
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti. Esso si riunisce:
a.su deliberazione a maggioranza di esso Consiglio. In tal caso il Consiglio Direttivo può riconvocarsi per una successiva riunione stabilendo alla conclusione dei lavori l’ordine del giorno, che si ha per comunicato in tal modo a tutti i membri componenti il Consiglio Direttivo stesso anche se assenti;
b.a richiesta formale anche di due componenti: in tal caso il Consiglio deve riunirsi senza ritardo e comunque nei cinque giorni successivi a quello della richiesta.
Il richiedente deve precisare nella richiesta l’argomento che intende sia trattato.
La convocazione delle riunioni del Consiglio potrà avvenire con ogni mezzo, (fax,posta elettronica).
Art. 19)
Cessa di far parte della Camera Penale, con provvedimento del Consiglio Direttivo:
a.il Socio che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;
b.il Socio che, alla data del 30 aprile di ogni anno, non sia in regola con il pagamento della quota sociale ;
c.il Socio che si pone in contrasto con gli scopi dell’Associazione. L’espulsione è deliberata con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo ed è comunicata per iscritto entro 5 giorni all’interessato.
Il Socio può ricorrere entro 30 giorni all’Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso che ha effetto sospensivo.
L’Assemblea decide sul ricorso a maggioranza di due terzi dei votanti.
Art. 20)
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso di spese.
Art. 21)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)    dalle quote di associazione;
b)dai contributi elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa.
c)dai proventi derivanti dalle attività sociali.
Art. 22)
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

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